Cass. civ. n. 1361 del 25 maggio 1960
Testo massima n. 1
La procedura di liquidazione dell'eredità beneficiaria è obbligatoria soltanto quando i creditori abbiano proposto opposizione (art. 498 c.c.); altrimenti, essa è rimessa all'iniziativa dell'erede (art. 495 c.c., in relazione all'art. 503). In pendenza di detta procedura, i creditori possono iniziare azione di condanna contro l'erede, pur avendo presentato la dichiarazione di credito prevista dall'art. 498 c.c., data la completa autonomia fra l'azione individuale del singolo creditore, diretta a fare accertare la sussistenza della sua ragione creditoria, e la procedura li liquidazione, che presuppone il già avvenuto accertamento della consistenza attiva e passiva dell'eredità.