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Articolo 779 Codice di procedura civile — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

Articolo 779 Codice di procedura civile — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [ 125 ].

Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizionedell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [ c.c. 498 2 ]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

[ Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739 ] . Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [ 177 3, 738 ss. ], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erededal beneficio d’inventario [ c.c. 505 ].

Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile il giudice provvede all’istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1361/1960

La procedura di liquidazione dell’eredità beneficiaria è obbligatoria soltanto quando i creditori abbiano proposto opposizione (art. 498 c.c.); altrimenti, essa è rimessa all’iniziativa dell’erede (art. 495 c.c., in relazione all’art. 503). In pendenza di detta procedura, i creditori possono iniziare azione di condanna contro l’erede, pur avendo presentato la dichiarazione di credito prevista dall’art. 498 c.c., data la completa autonomia fra l’azione individuale del singolo creditore, diretta a fare accertare la sussistenza della sua ragione creditoria, e la procedura li liquidazione, che presuppone il già avvenuto accertamento della consistenza attiva e passiva dell’eredità.

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