Art. 779 – Codice di procedura civile – Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [125].

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizionedell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498 2]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

[Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739]. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [177 3, 738 ss.], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erededal beneficio d'inventario [c.c. 505].

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 1361/1960

La procedura di liquidazione dell'eredità beneficiaria è obbligatoria soltanto quando i creditori abbiano proposto opposizione (art. 498 c.c.); altrimenti, essa è rimessa all'iniziativa dell'erede (art. 495 c.c., in relazione all'art. 503). In pendenza di detta procedura, i creditori possono iniziare azione di condanna contro l'erede, pur avendo presentato la dichiarazione di credito prevista dall'art. 498 c.c., data la completa autonomia fra l'azione individuale del singolo creditore, diretta a fare accertare la sussistenza della sua ragione creditoria, e la procedura li liquidazione, che presuppone il già avvenuto accertamento della consistenza attiva e passiva dell'eredità.

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