Art. 779 – Codice di procedura civile – Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [125].

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizionedell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498 2]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

[Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739]. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [177 3, 738 ss.], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erededal beneficio d'inventario [c.c. 505].

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE