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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6258 del 3 giugno 1991

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6258 del 3 giugno 1991

Testo massima n. 1

Ove l’attore, sostenendo di essere proprietario di un’immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, e quest’ultimo, a sua volta, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell’attore, opponga di essere comproprietario del bene stesso, l’azione va qualificata negatoria servitutis, in quanto la proprietà dell’attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre l’attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d’acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene.

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