Cass. civ. n. 2229 del 30 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di pagamento per un maggior importo non versato di accisa - Differenza tra l'importo fatturato nella contabilità e quello indicato dal contribuente nelle dichiarazioni di consumo - Obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 - Sufficienza - Rettificazioni contabili successive - Limiti.


In tema di accertamento, l'avviso di pagamento, che ricostruisce il maggior importo dovuto e non versato a titolo di accisa sulla base di una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13, T.U. 26/10/1995, n. 504, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili, come l'emissione di note di credito, successive all'accertamento dell'amministrazione finanziaria, possono essere eventualmente utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria della maggior imposta contestata come dovuta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12343 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 13
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

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