Cass. civ. n. 22307 del 07 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Cessione infracomunitaria di alcolici in esenzione IVA e sospensione di accisa - Prova della consegna della merce - Visto doganale sul terzo esemplare del DDA - Idoneità - Esclusione - Fondamento.


In tema di operazioni di cessione infracomunitaria di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa ex artt. 6 ss. del d.lgs. n. 504 del 1995, contestate dall'Amministrazione finanziaria come inesistenti, il visto doganale sul terzo documento amministrativo di accompagnamento (DAA3) non è idoneo ad attestare l'avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione, in assenza del perfezionamento della procedura di appuramento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8353 del 2022

Normativa correlata

Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 2
Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 3 com. 1
Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 4 com. 1
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 6

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