Cass. civ. n. 2239 del 5 agosto 1964

Testo massima n. 1


La comunicazione formale al P.M. del decreto del tribunale, autorizzante l'esercizio di una impresa da parte di un minore (art. 397 c.c.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 740 e 741 c.p.c. può essere sostituita da equipollenti. Costituisce idoneo equipollente il fatto che il P.M. in occasione di altro provvedimento conseguenziale e successivo (di autorizzazione a contrarre mutuo) sia venuto a conoscenza ufficiale e certa (attraverso copia inviatagli di ufficio) anche del precedente decreto che autorizzava il minore allo esercizio dell'impresa, con la conseguente possibilità di impugnarlo nel termine dei dieci giorni successivi, decorsi i quali il decreto stesso, in precedenza non comunicato, è diventato efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

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