Art. 740 – Codice di procedura civile – Reclami del pubblico ministero
Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere [disp. att. c.c. 45].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 10886/2004
Non essendo configurabile un intervento necessario o un parere obbligatorio del Pubblico Ministero nel procedimento, che si svolge nei modi di cui agli artt. 737 c.c. e ss., conseguente al ricorso dello straniero, titolare di permesso di soggiorno, avverso il provvedimento della Pubblica Amministrazione di diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare (artt. 29 e 30, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e succ. modif.), ed essendo del pari da escludere che l'impugnativa "de qua" riguardi lo stato e la capacità delle persone, deve negarsi al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto reso, in sede di reclamo, dalla Corte d'Appello.
Cass. civ. n. 2619/1973
Il principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c. è valido anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ogni volta che sia identificabile un controinteressato. Pertanto il reclamo del P.M. diretto ad ottenere la sostituzione del tutore nominato all'interdetto dal giudice tutelare, deve essere proposto in contraddittorio col tutore stesso.
Cass. civ. n. 2239/1964
La comunicazione formale al P.M. del decreto del tribunale, autorizzante l'esercizio di una impresa da parte di un minore (art. 397 c.c.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 740 e 741 c.p.c. può essere sostituita da equipollenti. Costituisce idoneo equipollente il fatto che il P.M. in occasione di altro provvedimento conseguenziale e successivo (di autorizzazione a contrarre mutuo) sia venuto a conoscenza ufficiale e certa (attraverso copia inviatagli di ufficio) anche del precedente decreto che autorizzava il minore allo esercizio dell'impresa, con la conseguente possibilità di impugnarlo nel termine dei dieci giorni successivi, decorsi i quali il decreto stesso, in precedenza non comunicato, è diventato efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.