Cass. civ. n. 1643 del 4 luglio 1967
Testo massima n. 1
Parte del giudizio di interdizione e soltanto l'interdicendo. Nei suoi confronti vanno proposte domande ed impugnazioni e ogni atto compiuto nei confronti del curatore, qualora l'interdicendo sia già inabilitato, non produce alcun effetto nei rapporti con l'interdicendo.