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Articolo 716 Codice di procedura civile — Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando

Articolo 716 Codice di procedura civile — Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando

L’interdicendo o l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c..

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1643/1967

Parte del giudizio di interdizione e soltanto l’interdicendo. Nei suoi confronti vanno proposte domande ed impugnazioni e ogni atto compiuto nei confronti del curatore, qualora l’interdicendo sia già inabilitato, non produce alcun effetto nei rapporti con l’interdicendo.

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Cass. civ. n. 636/1965

Poiché, ai sensi dell’art. 716 c.p.c. — il quale dispone che l’interdicendo o l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto dagli artt. 419 e 420 c.p.c. — l’interdicendo o l’inabilitando conservano il libero esercizio dei propri diritti processuali, il tutore o il curatore provvisorio non assumono, limitatamente all’ambito del giudizio di interdizione o di inabilitazione, né la veste di parti necessarie in proprio del giudizio, né quella di rappresentanti processuali dell’interdicendo o dell’inabilitando. Da ciò deriva che la notifica al tutore provvisorio o al curatore provvisorio dell’atto di impugnazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 719 c.p.c., avverso la sentenza che ha provveduto sulla interdizione o sulla inabilitazione, non è conseguente ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la finalità di una mera denuntiatio litis sicché la mancanza di detta notifica non importa la nullità del procedimento.

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