Art. 716 – Codice di procedura civile – Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando
[L'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c..]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17003/2007
Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'interdizione e l'eventuale pronuncia dell'inabilitazione, il curatore provvisorio, nominato all'esito del giudizio di primo grado, non assume la veste di rappresentante processuale dell'interdetta, medio tempore inabilitata; pertanto, correttamente, l'atto di appello del tutore è notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio.
Cass. civ. n. 1643/1967
Parte del giudizio di interdizione e soltanto l'interdicendo. Nei suoi confronti vanno proposte domande ed impugnazioni e ogni atto compiuto nei confronti del curatore, qualora l'interdicendo sia già inabilitato, non produce alcun effetto nei rapporti con l'interdicendo.
Cass. civ. n. 636/1965
Poiché, ai sensi dell'art. 716 c.p.c. — il quale dispone che l'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto dagli artt. 419 e 420 c.p.c. — l'interdicendo o l'inabilitando conservano il libero esercizio dei propri diritti processuali, il tutore o il curatore provvisorio non assumono, limitatamente all'ambito del giudizio di interdizione o di inabilitazione, né la veste di parti necessarie in proprio del giudizio, né quella di rappresentanti processuali dell'interdicendo o dell'inabilitando. Da ciò deriva che la notifica al tutore provvisorio o al curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 719 c.p.c., avverso la sentenza che ha provveduto sulla interdizione o sulla inabilitazione, non è conseguente ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la finalità di una mera denuntiatio litis sicché la mancanza di detta notifica non importa la nullità del procedimento.