Art. 716 – Codice di procedura civile – Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando
[L'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c..]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23632/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno.
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22688/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la privazione della libertà personale sia stata sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente colposo dell'estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto, con riferimento al solo pericolo di fuga tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 17003/2007
Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'interdizione e l'eventuale pronuncia dell'inabilitazione, il curatore provvisorio, nominato all'esito del giudizio di primo grado, non assume la veste di rappresentante processuale dell'interdetta, medio tempore inabilitata; pertanto, correttamente, l'atto di appello del tutore è notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio.
Cass. civ. n. 1643/1967
Parte del giudizio di interdizione e soltanto l'interdicendo. Nei suoi confronti vanno proposte domande ed impugnazioni e ogni atto compiuto nei confronti del curatore, qualora l'interdicendo sia già inabilitato, non produce alcun effetto nei rapporti con l'interdicendo.
Cass. civ. n. 636/1965
Poiché, ai sensi dell'art. 716 c.p.c. — il quale dispone che l'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto dagli artt. 419 e 420 c.p.c. — l'interdicendo o l'inabilitando conservano il libero esercizio dei propri diritti processuali, il tutore o il curatore provvisorio non assumono, limitatamente all'ambito del giudizio di interdizione o di inabilitazione, né la veste di parti necessarie in proprio del giudizio, né quella di rappresentanti processuali dell'interdicendo o dell'inabilitando. Da ciò deriva che la notifica al tutore provvisorio o al curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 719 c.p.c., avverso la sentenza che ha provveduto sulla interdizione o sulla inabilitazione, non è conseguente ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la finalità di una mera denuntiatio litis sicché la mancanza di detta notifica non importa la nullità del procedimento.