Cass. civ. n. 4940 del 28 maggio 1996

Testo massima n. 1


Con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva — ai quali è applicabile l'art. 693, comma primo c.p.c., che prevede che l'istanza si propone con ricorso da presentarsi al giudice che sarebbe competente per la causa di merito — deve intendersi con quest'ultima espressione la causa che ha ad oggetto le domande o le eccezioni (art. 693, comma terzo), i cui fatti costitutivi o, rispettivamente, impeditivi, modificativi od estintivi il ricorrente in istruzione preventiva intende far accertare per l'effettivo esercizio del suo diritto alla prova.

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