Cass. civ. n. 2145 del 11 maggio 1989

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 26 della L. n. 11 del 1971, alla sezione specializzata agraria, sono riservati i provvedimenti di istruzione preventiva, in riferimento ai giudizi ad essa devoluti, anche nel caso dell'eccezionale urgenza di cui all'art. 693, secondo comma, c.p.c.: ne consegue che l'accertamento tecnico preventivo disposto dal pretore in violazione di tale inderogabile competenza per materia è affetto da nullità (rilevabile d'ufficio anche in cassazione) e, quindi, inefficace ai fini della decisione della causa, a nulla rilevando che il provvedimento, prima dell'inizio delle operazioni peritali, sia stato notificato alla controparte, consentendole di parteciparvi anche con l'assistenza di un consulente tecnico.

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