Cass. civ. n. 5078 del 11 giugno 1987

Testo massima n. 1


Il sequestro (c.d. liberatorio) delle somme o delle cose che il debitore mette a disposizione del creditore per la propria liberazione può essere disposto ai sensi dell'art. 687 c.p.c. quando sia controverso l'obbligo o il modo di pagamento o della consegna o l'entità della cosa offerta e presuppone, perciò, che sia ancora in contestazione e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito e dovuta la prestazione. Pertanto, per tale provvedimento, che pur con le differenze da quello conservativo o giudiziale costituisce una forma speciale di sequestro, ai fini dell'individuazione del giudice competente occorre pur sempre far capo agli artt. 672 e 673 c.p.c. e la causa di merito alla quale è necessario riferirsi per la determinazione della competenza è quella che sfocia nella decisione sulla sussistenza dell'obbligo, attenendo quella sulla validità dell'offerta ai presupposti della causa di sequestro, non idonea comunque a fondare la competenza di alcun giudice.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE