Cass. civ. n. 2417 del 16 novembre 1970

Testo massima n. 1


Poiché l'art. 676, c.p.c. dichiara non impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice, di ufficio o su istanza di parte, dispone la sostituzione del custode, ugualmente non impugnabile deve ritenersi l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione del custode stesso. In entrambe le ipotesi identica è la ratio legis, consistente nella considerazione che i detti provvedimenti attengono esclusivamente all'amministrazione dei beni sequestrati e sono privi di qualsiasi carattere decisorio o di efficacia definitiva, potendo sempre essere modificati ad opera dello stesso giudice. Pertanto, i provvedimenti in esame, anche se contenuti in sentenza, non assumono natura diversa, e contro di essi non è proponibile ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

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