Cass. civ. n. 3429 del 23 ottobre 1968

Testo massima n. 1


In sede di opposizione, proposta a norma dell'art. 664 ultimo comma c.p.c. avverso l'ingiunzione di pagamento dei canoni, successivamente alla convalida dello sfratto, la cui ordinanza, in difetto di opposizione, sia passata in cosa giudicata, non è consentito contestare l'esistenza della locazione né quanto attiene alla risoluzione del rapporto locatizio ed ai presupposti formali e sostanziali della risoluzione stessa, coperti appunto dal giudicato. L'ambito del giudizio di opposizione, che venga introdotto dall'intimato a norma dell'art. 664 c.p.c., è limitato alle contestazioni relative all'esistenza ed alla quantità del debito per canoni, ma che non rimettano in discussione il diritto, definitivamente accertato, del locatore alla risoluzione del contratto e la esistenza di quel rapporto che forma oggetto della pronunzia di risoluzione.

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