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Articolo 664 Codice di procedura civile — Pagamento dei canoni

Articolo 664 Codice di procedura civile — Pagamento dei canoni

Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 676/2005

In tema di procedimento per convalida di sfratto per morosità, se all’esito dell’opposizione dell’intimato il giudizio di convalida prosegue con la conversione del rito ex art. 667 c.p.c. il locatore può chiedere, trattandosi di domanda fondata sul medesimo contratto di locazione posto a fondamento della pretesa originariamente azionata con il procedimento sommario, il pagamento anche della penale pattuita per la risoluzione del contratto, non ostandovi l’art. 664 c.p.c. (che contempla il mero riferimento al canone), la cui applicazione rimane esclusa in conseguenza della detta conversione in procedimento ordinario, così come risulta d’altro canto superata l’inammissibilità della relativa domanda formulata nell’atto d’intimazione, ove successivamente alla medesima rinnovata.

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Cass. civ. n. 1529/1994

Contro il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 664 c.p.c., essendo ammessa l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c., non può essere proposto ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 7815/1991

In difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito all’istanza del locatore contenuta nell’atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l’art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia «separato decreto di ingiunzione» immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta «opposizione a norma del capo precedente», rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie.

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Cass. civ. n. 265/1977

Il nostro ordinamento ammette la sentenza condizionale quando l’evento futuro e incerto, cui viene subordinato l’efficacia della condanna, costituisce elemento accidentale della decisione, così formulata per economia di giudizio e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguente aggravio di spese per le parti in causa. Per quanto concerne la materia delle locazioni, in particolare, è lo stesso art. 664 c.p.c. che prevede l’ammissibilità, in caso di inadempimento, della condanna per i canoni scaduti e da scadere.

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Cass. civ. n. 2182/1972

Qualora la qualifica di locatario moroso, dedotta come titolo a fondamento dell’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, sia stata altresì dedotta come titolo di giustificazione della domanda di convalida di sfratto per morosità, il giudicato formatosi sul provvedimento di sfratto comprende sia l’ordine di rilascio dell’immobile sia la qualifica di locatario dell’intimato.

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Cass. civ. n. 3429/1968

In sede di opposizione, proposta a norma dell’art. 664 ultimo comma c.p.c. avverso l’ingiunzione di pagamento dei canoni, successivamente alla convalida dello sfratto, la cui ordinanza, in difetto di opposizione, sia passata in cosa giudicata, non è consentito contestare l’esistenza della locazione né quanto attiene alla risoluzione del rapporto locatizio ed ai presupposti formali e sostanziali della risoluzione stessa, coperti appunto dal giudicato. L’ambito del giudizio di opposizione, che venga introdotto dall’intimato a norma dell’art. 664 c.p.c., è limitato alle contestazioni relative all’esistenza ed alla quantità del debito per canoni, ma che non rimettano in discussione il diritto, definitivamente accertato, del locatore alla risoluzione del contratto e la esistenza di quel rapporto che forma oggetto della pronunzia di risoluzione.

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Cass. civ. n. 1394/1965

La competenza del giudice della causa di sfratto per morosità ad emettere il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti si determina in base all’ammontare dei canoni scaduti al momento della domanda (art. 658 c.p.c.); verificatosi tale presupposto l’art. 664 c.p.c. conferisce allo stesso giudice il potere di emettere condanna anche per i canoni a scadere fino alla esecuzione dello sfratto.

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