Cass. civ. n. 2795 del 3 giugno 1978

Testo massima n. 1


La sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva conferisce al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva, ma non lo rende titolo idoneo per l'esecuzione forzata in mancanza di un'espressa dichiarazione di esecutorietà: mancando tale dichiarazione, infatti, l'esecutorietà deve essere disposta dal conciliatore, dal pretore o dal presidente del tribunale con decreto scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 654 c.p.c.

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