Art. 654 – Codice di procedura civile – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22874/2024
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione, comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero procedimento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l'esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell'opposizione o mancata costituzione dell'opponente, sia in sede di opposizione all'esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell'azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l'efficacia.
Cass. civ. n. 16422/2024
In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Cass. civ. n. 2700/2024
In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata
Cass. civ. n. 2608/2024
Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)
Cass. civ. n. 18725/2023
In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.
Cass. civ. n. 17708/2023
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.
Cass. civ. n. 24226/2019
Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà).
Cass. civ. n. 14730/2001
Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma è sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali.
Cass. civ. n. 14729/2001
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio.
Cass. civ. n. 12766/2000
Il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poiché tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 12792/1997
Poiché competente a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo è lo stesso giudice che lo ha emesso (art. 654, primo comma, c.p.c.), se il precetto menziona, al fine di identificare il titolo esecutivo (secondo comma del medesimo articolo), la data del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e quella in cui è stata apposta la formula esecutiva, il precetto è valido, anche se manca l'indicazione dell'autorità dichiarante.
Cass. civ. n. 3273/1995
Nel caso in cui il precetto sia stato intimato al debitore sulla base dalla sentenza pronunciata in grado d'appello reiettiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non trova applicazione la norma dell'art. 654 c.p.c. concernente la menzione dell'atto di precetto del provvedimento che attribuisce esecutorietà al decreto e dell'opposizione della formula esecutiva, essendo costituito il titolo esecutivo che deve essere notificato al debitore esclusivamente dalla sentenza d'appello, ancorché integralmente confermativa della decisione di primo grado.
Cass. civ. n. 330/1987
Poiché il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, resta esclusa — ex art. 654 c.p.c. — la necessità ai fini dell'esecuzione, di una sua nuova notificazione, quale titolo esecutivo. Il creditore procedente, tuttavia, ha l'obbligo di menzionare nel precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto nonché l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, trattandosi di elementi formali la cui menzione sostituisce la notificazione del titolo esecutivo (cioè decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutorietà e con l'apposizione della formula esecutiva) ed integra la precedente notificazione del decreto stesso, non avente ancora la qualità di titolo esecutivo. Consegue che l'omessa indicazione di tali elementi, indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta la nullità del precetto a norma dell'art. 156 comma 2 c.p.c.
Cass. civ. n. 3465/1986
Qualora l'estinzione del processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ancorché verificatasi ope legis, non possa essere dichiarata con ordinanza resa a norma dell'art. 653, primo comma, c.p.c., come si verifica nell'ipotesi di cancellazione dal ruolo della relativa causa e di estinzione per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno, alla parte che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio deve riconoscersi la facoltà di far valere la suddetta estinzione mediante istanza di declaratoria di esecutorietà dell'ingiunzione, rivolta, ai sensi dell'art. 654, primo comma, c.p.c., allo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione, e tale declaratoria, ove venga pronunciata nel presupposto dell'effettivo verificarsi della predetta estinzione del giudizio di opposizione, deve ritenersi legittima ed efficace indipendentemente dal fatto che fornisca per errore una diversa motivazione (nella specie, essendo stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per difetto di opposizione, in relazione ad un'erronea attestazione in proposito del cancelliere).
Cass. civ. n. 199/1985
Il principio posto dall'art. 654 secondo comma c.p.c., secondo il quale, al fine dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, essendo sufficiente che nel precetto si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, trova applicazione in ogni ipotesi di esecutività del decreto medesimo, e, quindi, non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio, ma anche quando venga accordata in pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Cass. civ. n. 2795/1978
La sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva conferisce al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva, ma non lo rende titolo idoneo per l'esecuzione forzata in mancanza di un'espressa dichiarazione di esecutorietà: mancando tale dichiarazione, infatti, l'esecutorietà deve essere disposta dal conciliatore, dal pretore o dal presidente del tribunale con decreto scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 654 c.p.c.
Cass. civ. n. 1656/1975
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata. In tal caso è sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa. Non è invece applicabile nella specie la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, in quanto tale norma è dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.
Cass. civ. n. 1948/1971
Il provvedimento che conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in relazione alla funzione che esso adempie nella formazione del titolo esecutivo ha carattere dichiarativo-costitutivo e condiziona l'esistenza dell'azione esecutiva. Da ciò consegue che — giusta quanto si ricava anche dalla lettera del citato articolo — ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, è insufficiente la sola menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere, ma è necessaria altresì la precisa menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà del decreto ingiuntivo.