Cass. civ. n. 14730 del 21 novembre 2001
Testo massima n. 1
Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma è sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali.