Cass. civ. n. 14729 del 21 novembre 2001

Testo massima n. 1


La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio.

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