Cass. civ. n. 1948 del 21 giugno 1971

Testo massima n. 1


Il provvedimento che conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in relazione alla funzione che esso adempie nella formazione del titolo esecutivo ha carattere dichiarativo-costitutivo e condiziona l'esistenza dell'azione esecutiva. Da ciò consegue che — giusta quanto si ricava anche dalla lettera del citato articolo — ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, è insufficiente la sola menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere, ma è necessaria altresì la precisa menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE