14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3500 del 22 ottobre 1975
Testo massima n. 1
La legge stabilisce rigorosamente l’ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di [ legittima ], disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l’eredità senza far ricorso al beneficio di inventario [ che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi ], non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.
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