Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3500 del 22 ottobre 1975

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3500 del 22 ottobre 1975

Testo massima n. 1

La legge stabilisce rigorosamente l’ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di [ legittima ], disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l’eredità senza far ricorso al beneficio di inventario [ che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi ], non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze