Art. 559 – Codice civile – Modo di ridurre le donazioni

Le donazioni [555c.c.] si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori [562, 563 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se scopri di essere stato escluso dal testamento di un genitore o di un coniuge, non è detto che sia definitivo: potresti comunque avere diritto a una quota dell'eredità.
  • I legittimari — coniuge, figli e, in mancanza, ascendenti — hanno diritto a una quota minima del patrimonio, determinata dalla legge e non liberamente comprimibile.
  • Molti ignorano che le donazioni fatte in vita possono essere rimesse in discussione dopo la morte, se ledono i diritti dei legittimari, anche a distanza di anni.
  • Non è possibile rinunciare validamente alla legittima prima dell'apertura della successione: qualsiasi accordo preventivo in tal senso è nullo.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 10456/2025

Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Cass. civ. n. 29924/2020

Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall'art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie.

Cass. civ. n. 3500/1975

La legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di [legittima], disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio di inventario (che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.

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