Cass. civ. n. 225 del 05 gennaio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011), d.l. n. 223 del 2006 - Incompatibilità con l’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - Esclusione - Fondamento.


L'art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), del d.l. n. 223 del 2006 (che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti) – non è incompatibile con l'art. 14 del

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4688 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. C CORTE COST.
Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.
Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST.
Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 35 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE