Cass. civ. n. 3500 del 22 ottobre 1975

Testo massima n. 1


La legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di [legittima], disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio di inventario (che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.

Testo massima n. 2


La rinunzia all'eredità richiede a pena di nullità l'osservanza delle forme previste dall'art. 519 c.c. solo rispetto ai terzi estranei all'eredità, ma non tra i coeredi, quando questi abbiano posto in essere fra loro speciali rapporti, dai quali, in base alle regole generali del diritto, possa desumersi con certezza la rinuncia.

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