Cass. civ. n. 22563 del 26 luglio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Concessione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni nascenti da mutuo fondiario impiegato per ripianare un precedente debito - Revocabilità - Sussistenza - Esenzione prevista dall'art. 39 TUB - Irrilevanza - Fondamento.


La concessione di un'ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti da un mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell'art. 67, l.fall., qualora le somme oggetto di tale contratto siano destinate a ripianare una precedente esposizione debitoria e l'atto si inserisca in un'operazione unitaria a ciò funzionale, non rilevando, in senso contrario, l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 39, comma 4, TUB, in quanto a fronte di un'operazione anormalmente solutoria l'ipoteca perde la qualificazione di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario e, con essa, il beneficio dell'esenzione.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39

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