Cass. civ. n. 22593 del 09 agosto 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione per le forze Armate e le forze di Polizia - Art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 - Irretroattività - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Ragioni.
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 per il personale - se in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, per il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2000, per il personale appartenente alla carriera prefettizia - che è proprietario di un unico immobile destinato ad abitazione e non concesso in locazione, pur in difetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, si applica a decorrere dall'1 luglio 2013 e la scelta intenzionale e discrezionale del legislatore di stabilire la decorrenza da un determinato momento non viola gli artt. 2, 3 e 97 Cost., non essendo configurabile un'illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole, in termini di esenzione o riduzione, rispetto alla disciplina generale del tributo considerato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 7 lett. D CORTE COST.
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 19/05/2000 num. 139 art. 28 com. 1