Cass. civ. n. 22608 del 09 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Operazione di c.d. “merger leveraged buy out” - Detraibilità dell'IVA – Condizioni – Fattispecie.


In tema di operazione di c.d. merger leveraged buy out, l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società c.d. veicolo, se correlata ad acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione dell'operazione di acquisizione della società c.d. target, è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che la società risultante dalla fusione sia titolare dello status di soggetto passivo dell'imposta che ambisce a detrarre e che i beni e servizi acquistati siano impiegati da tale soggetto passivo in funzione di operazioni sue proprie soggette ad IVA. (Nel caso di specie, in cui una società veicolo era stata costituita con la finalità di acquisire le quote di una società target, commissionando e ricevendo prestazioni di servizi di consulenza legati in via esclusiva all'operazione di leveraged buy out, senza esercitare per dette prestazioni il diritto alla detrazione dell'IVA, la S.C. ha stabilito che l'attività di acquisizione della società target si atteggia, ai fini IVA, come preparatoria di quella economica che, in esito all'acquisizione della società bersaglio, verrà esercitata e che il sostenimento da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all'acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, essendo i beni e servizi acquistati prodromici al suo concreto avvio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 868 del 2019

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

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