Cass. pen. n. 5436 del 9 maggio 1992
Testo massima n. 1
Pur obbligando la legge penale italiana tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, la disposizione dell'art. 5 c.p., a seguito della nota n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, deve intendersi nel senso che l'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile: statuizione, quest'ultima, che implica il dovere per le pubbliche autorità, nei congrui casi, di formulare norme, regolamenti e provvedimenti in modo riconoscibile per i loro destinatari. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità della contravvenzione all'art. 15 T.U.L.P.S. nella condotta di uno straniero inottemperante all'invito a presentarsi in questura, sul rilievo che non risultava che conoscesse la lingua italiana e che lo stesso non era stato informato delle conseguenze penali in caso di inosservanza dell'ordine ricevuto).
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