Cass. civ. n. 22616 del 26 luglio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies della l. n. 3 del 2012 - Reclamo - Legittimazione ed interesse ad agire del creditore - Sussistenza - Ricorribilità in cassazione avverso detta decisione - Ammissibilità.


In tema di sovraindebitamento, il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell'apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17836 del 2019

Normativa correlata

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST. PENDENTE
Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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