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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3959 del 5 aprile 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3959 del 5 aprile 1994

Testo massima n. 1

L’ignoranza inevitabile della legge penale è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di leggerezza, possa essere mosso all’imputato per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge. [ Fattispecie relativa ad imputato che aveva scaricato nelle acque di un canale i reflui derivanti dalla propria attività produttiva ed era stato assolto dal giudice di merito per avere commesso il fatto in stato di ignoranza inevitabile della legge penale ingeneratogli dalla oscurità e difficoltà interpretativa della legislazione in materia e dai relativi contrasti giurisprudenziali circa la natura civile o produttiva degli insediamenti. La Corte di cassazione nell’annullare tale decisione ha osservato che quanto allegato avrebbe al più potuto ingenerare dubbio sulla qualifica dell’insediamento di cui l’imputato era a capo, risolvibile con l’ausilio di esperti, ma non dargli la certezza che si trattasse di un insediamento civile al quale fosse consentito rimettere in acque superficiali scarichi inquinanti ].

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