Cass. pen. n. 1179 del 7 febbraio 1995

Testo massima n. 1


Qualora, a seguito di richiesta del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 9 c.p., si sia proceduto contro un soggetto per il delitto di cui all'art. 590 c.p. commesso in territorio estero e vi sia stata condannata del predetto a pena pecuniaria, è da escludere che sia venuta meno la condizione di punibilità prevista dall'art. 9 citato, rappresentata dall'irrogazione della pena detentiva; in quanto la pena restrittiva della libertà personale, dalla legge considerata per rendere perseguibile il delitto comune commesso dal cittadino all'estero, è quella astrattamente stabilita dal codice e non quella in concreto comminata. Pertanto, in caso di sanzioni alternative, la procedibilità dell'azione non può essere compromessa dall'avvenuta inflizione della sola pena pecuniaria.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE