Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 38019 del 27 settembre 2004

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 38019 del 27 settembre 2004

Testo massima n. 1

La condizione di procedibilità prevista dall’art. 9, comma terzo, c.p. è realizzata quando l’Autorità giudiziaria estera, non avvalendosi della facoltà di chiedere l’estradizione, trasmetta all’autorità giudiziaria italiana tutti gli atti di indagine compiuti e chieda di dare seguito alla procedura penale in Italia.

Testo massima n. 1

Per il principio della territorialità, previsto dall’art. 6 c.p., è sufficiente che un frammento dell’iter criminoso si sia verificato in Italia, purché risulti preordinato, con valutazione ex post, al raggiungimento dell’obiettivo criminoso. Ne consegue che la giurisdizione appartiene all’autorità giudiziaria italiana, anche se l’omicidio è stato commesso all’estero allorché l’arma del delitto e la benzina per bruciare il cadavere siano state procurate in Italia, in quanto si tratta di condotte preordinate a raggiungere l’obiettivo criminoso.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze