Cass. pen. n. 22641 del 21 aprile 2023
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Reati commessi prima della modifica - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE