Cass. pen. n. 22641 del 21 aprile 2023

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Reati commessi prima della modifica - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 40399 del 2008

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

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