Cass. pen. n. 7578 del 5 luglio 1976
Testo massima n. 1
La pena accessoria temporanea è condonata per intero quando corrisponde ad una pena principale interamente condonata; altrimenti rimane in vita per un periodo di tempo uguale a quello della pena principale residua ed eseguibile, quale effetto penale di questa. La pena accessoria consegue di diritto alla condanna come effetto penale di essa e quando è predeterminata dalla legge sia nella specie che nella durata, può essere applicata di ufficio in sede esecutiva anche se è stata omessa dal giudice che ha pronunciato la condanna.
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