Cass. pen. n. 2650 del 14 maggio 1997
Testo massima n. 1
Ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tener conto dell'entità della pena così come risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito e riduzioni di pena meramente processuali o premiali, non essendo consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale.