Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11561 del 25 luglio 2003

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11561 del 25 luglio 2003

Testo massima n. 1

Non esiste nell’ordinamento positivo un’azione di impugnativa della locazione, stipulata dall’usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario, l’unico strumento previsto a tutela di quest’ultimo essendo la disciplina specifica dettata dall’art. 999 c.c., che stabilisce, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l’opponibilità al proprietario del contratto costitutivo del diritto personale di godimento, la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell’usufrutto. Né la mancata configurazione, a tutela del proprietario, accanto e ad integrazione di quanto derivante dalla previsione contenuta nel citato art. 999, di un’azione diretta a far valere la nullità per frode della locazione stipulata dall’usufruttuario, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., essendo la disciplina in materia frutto di un equilibrato contemperamento dei vari interessi in gioco.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze