Cass. pen. n. 8263 del 11 settembre 1997
Testo massima n. 1
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, occorre far riferimento alla pena alla quale l'imputato è stato condannato e cioè a quella in concreto comminata dopo il computo di tutte le attenuanti e le diminuenti previste dalla legge senza distinzione di merito o di rito. Ne consegue che in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 c.p.p., la pena applicata in concreto è quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.
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