Art. 29 – Codice penale – Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici

La condanna all'ergastolo [22] e la condanna alla reclusione [23] per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [31, 33, 98 2, 139, 140, 314 2, 315 2, 317 2].

La dichiarazione di abitualità [102-104] o di professionalità nel delitto [105], ovvero di tendenza a delinquere [108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [33].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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