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Art. 29 — Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici

Art. 29 — Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici

La condanna all’ergastolo [ 22 ] e la condanna alla reclusione [ 23 ] per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [ 31, 33, 98 2, 139, 140, 314 2, 315 2, 317 2 ].

La dichiarazione di abitualità [ 102104 ] o di professionalità nel delitto [ 105 ], ovvero di tendenza a delinquere [ 108 ], importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici [ 33 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 20108/2013

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento ad una pena superiore a due anni di reclusione in cui sia omessa la condanna al pagamento delle spese processuali e l’applicazione della pena accessoria obbligatoria per legge della interdizione dei pubblici uffici per anni cinque.

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Cass. pen. n. 46340/2008

Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tener conto dell’entità della pena principale irrogata dalla sentenza di condanna, anche all’esito delle eventuali diminuzioni processuali.

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Cass. pen. n. 4559/1999

In tema di pene accessorie, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione.

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Cass. pen. n. 5567/1998

Ai fini dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, poiché le pene accessorie assumono carattere di automatismo in rapporto all’entità del trattamento sanzionatorio, il limite di pena di cui all’art. 29 c.p. non può prescindere dagli effetti su di esso del procedimento speciale del rito abbreviato e, quindi, della conseguente diminuente sulla pena da infliggersi in concreto.

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Cass. pen. n. 8605/1997

Qualora più reati per i quali intervenga condanna siano legati dal vincolo della continuazione, l’entità della pena, ai fini dell’applicazione di una pena accessoria, va determinata non con riferimento alla pena complessiva, compreso l’aumento per la continuazione, ma unicamente con riferimento alla pena-base.

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Cass. pen. n. 8263/1997

Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, occorre far riferimento alla pena alla quale l’imputato è stato condannato e cioè a quella in concreto comminata dopo il computo di tutte le attenuanti e le diminuenti previste dalla legge senza distinzione di merito o di rito. Ne consegue che in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all’art. 442 c.p.p., la pena applicata in concreto è quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.

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Cass. pen. n. 4951/1997

Ai fini della applicazione della interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, il limite di pena di cui all’art. 29 c.p. va individuato non con riguardo alla pena irrogata in concreto, dopo la riduzione conseguente alla diminuente ex art. 442, comma secondo, c.p.p., ma a quella stabilita dal giudice prima dell’applicazione di detta diminuente, data la natura meramente processuale di essa e tenuto conto del logico collegamento della pena accessoria alla negativa valutazione sostanziale del fatto-reato riflessa nella pena principale.

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Cass. pen. n. 6321/1996

Ai fini dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici i limiti di pena fissati dagli artt. 29 e 32 c.p., nel caso di giudizio abbreviato, vanno individuati non con riguardo alla pena irrogata in concreto, ma a quella stabilita dal giudice prima dell’applicazione della diminuente del rito: invero detta diminuente ha genesi e finalità meramente processuali che non consentono la sua assimilazione ad una normale circostanza attenuante.

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Cass. pen. n. 3716/1996

Al fine di stabilire se alla condanna debba conseguire o meno l’interdizione dai pubblici uffici, e se questa debba essere perpetua o soltanto temporanea, occorre considerare l’entità della pena irrogata in concreto, come risultante a seguito del computo dell’eventuale diminuente per il rito abbreviato; l’art. 29 c.p., infatti, riferendosi genericamente alla «condanna», ha riguardo esclusivamente alla pena irrogata, in sè considerata, a prescindere dagli elementi del calcolo aritmetico che concorrono a determinarla.

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Cass. pen. n. 12741/1995

L’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell’art. 29 c.p., consegue a condanna alla reclusione per tempo non inferiore a tre anni di reclusione. Detta pena, in caso di reati unificati per continuazione, è quella irrogata per quello ritenuto più grave, non dovendosi tenere conto dell’aumento per continuazione, e, in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all’art. 442 c.p.p., la pena da prendersi in continuazione è quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.

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Cass. pen. n. 4914/1995

Ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici il giudice deve tenere conto dell’entità della pena quale risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali, che costituiscono l’incentivo per la collaborazione dell’imputato alla definizione del giudizio, e ciò in quanto, come risulta palese dall’art. 29 c.p., che si riferisce alla condanna inflitta comprensiva delle singole parti componenti, non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata in relazione alla gravità del reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in appello).

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Cass. pen. n. 4327/1994

Poiché la diminuente prevista per la celebrazione del processo con il rito abbreviato ha genesi e finalità meramente processuali che la rendono non assimilabile ad una circostanza attenuante del reato, i limiti di pena fissati dall’art. 29 c.p. per stabilire la durata dell’interdizione dai pubblici uffici vanno individuati non sulla pena irrogata in concreto e in maniera definitiva ma in un momento anteriore vale a dire prima di operare la diminuzione per il rito prescelto. Ne deriva che qualora venga inflitta una pena inferiore ai cinque anni di reclusione in conseguenza dell’applicazione della detta diminuente, la condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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Cass. pen. n. 11633/1992

Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, occorre avere riguardo non alla pena totale inflitta per più reati, bensì a quella irrogata per ogni singolo reato, senza tener conto di eventuali cause estintive della pena.

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Cass. pen. n. 5558/1992

Sia l’art. 9, D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 e sia l’art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 prevedono la concessione dell’indulto solo per le pene accessorie temporanee. È, quindi, esclusa da tale beneficio, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché consegue di diritto, ai sensi dell’art. 29, primo comma, c.p., alle condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

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Cass. pen. n. 945/1971

La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici consegue ope legis — a norma dell’art. 29 in relazione all’art. 20 c.p. — alla dichiarazione di delinquente abituale, senza necessità di alcuna statuizione del giudice di cognizione il quale, con la sentenza di condanna, non è tenuto ad applicare le pene accessorie conseguenti alla condanna stessa, dovendo ad esse provvedere in executivis il giudice competente.

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