Art. 29 – Codice penale – Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici
La condanna all'ergastolo [22] e la condanna alla reclusione [23] per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [31, 33, 98 2, 139, 140, 314 2, 315 2, 317 2].
La dichiarazione di abitualità [102-104] o di professionalità nel delitto [105], ovvero di tendenza a delinquere [108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [33].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21233/2025
In tema di concordato in appello, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., disposte in perpetuo nonostante, con riguardo all'entità della pena principale concordata, la normativa "ratione temporis" vigente ne prevedesse l'applicazione solo temporanea, costituiscono pene illegali, con la conseguente necessità, da parte della Corte di cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata "in parte qua", affinché il giudice di appello, fermo restando il contenuto del concordato, provveda alla rideterminazione della loro durata secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 20996/2025
In tema di estorsione, è irrilevante che il patrimonio della persona offesa sia costituito anche da proventi di attività illecite, in quanto oggetto di tutela è il duplice interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e alla libertà personale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la tutela prescinde dalla dimostrazione, da parte della persona offesa, della lecita acquisizione del proprio patrimonio).
Cass. civ. n. 18578/2025
E' configurabile, in relazione al delitto di estorsione, il tentativo cd. "incompiuto", che ricorre nel caso in cui il soggetto agente abbia realizzato solo in parte, senza portarla a compimento, l'azione diretta a produrre l'evento. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che integra il tentativo cd. "incompiuto" di estorsione la condotta dell'indagato consistita in una mera minaccia rivolta alla vittima, cui non era seguita, per il verificarsi di eventi indipendenti dalla sua volontà, la richiesta di denaro confermativa della strumentalità della stessa al compimento forzoso dell'atto dispositivo patrimoniale).
Cass. civ. n. 17805/2025
In tema di morte quale conseguenza di altro delitto, sussiste il nesso di causalità tra le condotte estorsive e il suicidio della vittima nel caso in cui questo non sia espressione della libera scelta del soggetto, ma sia ritenuto quale unica alternativa percorribile a fronte dell'impossibilità di sottrarsi alle condotte predatorie degli imputati. (In motivazione, la Corte ha affermato che, per l'accertamento dell'elemento soggettivo di tale delitto, è necessario fare riferimento alla condotta che ragionevolmente ci si poteva attendere da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale, sicché la colpa deve essere accertata in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui era o poteva essere a conoscenza il soggetto che ha compiuto il delitto presupposto, che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale).
Cass. civ. n. 10861/2025
In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che riqualifica giuridicamente il fatto, escludendone la riconducibilità a taluna delle fattispecie delittuose indicate nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche solo in forza dell'esclusione di un'aggravante, è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, con conseguente onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere di annullarlo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero di provvedere a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. nel diverso caso in cui ravvisi l'urgenza anche di una soltanto delle esigenze cautelari riscontrate. Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.
Cass. civ. n. 6771/2025
Integra il delitto di estorsione, e non quello di tentata estorsione, il rilascio sotto minaccia, da parte della persona offesa, di una scrittura privata in cui la stessa si riconosce debitrice di una somma invero non dovuta, posto che il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce "ex se" l'evento del reato.
Cass. civ. n. 6528/2025
È legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie, non applicate in primo grado, che conseguono di diritto alla condanna come effetti della stessa, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 30016/2024
In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
Cass. civ. n. 24553/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Cass. civ. n. 21616/2024
In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non è associato.
Cass. civ. n. 20320/2024
In tema di estorsione, l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.
Cass. civ. n. 19543/2024
In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni.
Cass. civ. n. 18883/2024
Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).
Cass. civ. n. 15429/2024
In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.
Cass. civ. n. 11123/2024
Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali.
Cass. civ. n. 9912/2024
L'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l'attenuante in oggetto, ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).
Cass. civ. n. 9820/2024
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne).
Cass. civ. n. 7097/2024
Integra il delitto di estorsione l'imposizione mediante minaccia della sottoscrizione di cambiali in valuta non più in corso legale (lire), posto che, pur non valendo come titoli di credito, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, i titoli cambiari possono, in tal caso, essere azionati in giudizio come atti ricognitivi del debito, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, in ciò essendo ravvisabile il profitto della condotta estorsiva per il creditore.
Cass. civ. n. 6591/2024
Non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.
Cass. civ. n. 51324/2023
In tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi.
Cass. civ. n. 49940/2023
Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 49478/2023
In tema di estorsione, la minaccia finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, rivolta a una pluralità di persone, integra, laddove l'intento non sia conseguito, una pluralità di delitti tentati, unificabili sotto il vincolo della continuazione, rispetto ai quali l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato o avuto di mira dall'agente per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva minacciato con un coltello gli occupanti di un vagone della metropolitana al fine di ottenere "qualche spicciolo").
Cass. civ. n. 46796/2023
In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, poiché univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie di tentata estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione della necessità di rivalutare l'univocità della condotta posta in essere dall'agente, sul rilievo che il predetto, professionista incaricato dall'associazione mafiosa ai fini di formulare la richiesta estorsiva, si era limitato a verificare che l'appalto non era stato aggiudicato alla società di titolarità della vittima).
Cass. civ. n. 46221/2023
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
Cass. civ. n. 39836/2023
In tema di estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità è correlata alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.
Cass. civ. n. 32569/2023
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Cass. civ. n. 22614/2023
Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.
Cass. civ. n. 17564/2023
Nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 14222/2023
In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertà vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non già alla pena complessiva rideterminata.
Cass. civ. n. 6683/2023
In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse.
Cass. civ. n. 32083/2023
In tema di estorsione, l'altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell'appartenenza al medesimo soggetto.
Cass. civ. n. 33457/2023
In tema di estorsione, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta è tenuta sia in un luogo di privata dimora, sia in altri luoghi che, isolando la vittima, siano idonei a ostacolarne la difesa.
Cass. civ. n. 40457/2023
Integra il delitto di estorsione la condotta con la quale l'agente costringe, con minacce, il coimputato di un delitto di rapina precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito, posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell'oggetto della richiesta non esclude né l'ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa.
Cass. civ. n. 35328/2022
Non integra il reato di cui all'art. 290 cod. pen. la condotta di vilipendio della polizia municipale, non avendo tale corpo di polizia civile la qualifica di "Forza Armata".
Cass. civ. n. 42512/2022
Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., la condotta di colui che, con violenza o minaccia, ostacoli la raccolta di firme per un "referendum", impedendo la libera sottoscrizione da parte dei cittadini, in quanto tale azione impedisce il concreto esercizio del diritto costituzionalmente tutelato di partecipare all'organizzazione e al funzionamento dello Stato.
Cass. civ. n. 40803/2022
Il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente.
Cass. civ. n. 42003/2021
È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale). (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BERGAMO, 16/02/2021).
Cass. civ. n. 30285/2021
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti. (Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE BERGAMO, 15/10/2020).
Cass. civ. n. 15564/2021
La rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell'estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata alla stregua di tentata estorsione la condotta dell'imputato, il quale aveva minacciato il proprio inquilino, sparando un colpo di pistola contro il muro, affinché gli corrispondesse anticipatamente il canone di locazione dell'immobile, mediante consegna di una somma di denaro che in quel momento non aveva con sé).
Cass. civ. n. 1578/2020
È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale). (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 15/01/2020).
Cass. civ. n. 11940/2020
Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/06/2018).
Cass. pen. n. 32174 del 25 agosto 2020
In tema di abuso d'ufficio, l'ingiustizia del danno può consistere anche nella lesione di diritti politici conseguente alla violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 21789/2019
In tema di estorsione, non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve invece ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti).
Cass. civ. n. 17427/2019
La condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati. (Fattispecie di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto dovessero essere assorbiti i reati di percosse ascritti all'imputato).
Cass. civ. n. 17288/2019
Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata la condotta consistente nel richiedere al soggetto passivo somme di denaro con la minaccia di rivelare al coniuge di quest'ultimo il pregresso rapporto extraconiugale con l'agente, in quanto condotta che, oltre a concretizzare la prospettazione di un male ingiusto, perché attinente ad aspetti della vita della persona offesa non divulgabili senza il consenso di questa, è, altresì, preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità fra le parti di una relazione di tipo familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, rilevante al fine di elidere il carattere di ingiustizia del profitto, attesa l'occasionalità, all'epoca dei fatti, degli incontri fra la persona offesa e l'imputata, che aveva intrapreso una nuova relazione di convivenza).
Cass. civ. n. 21707/2019
In tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa).
Cass. civ. n. 20755/2018
Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., la condotta di chi, con violenza, minaccia o inganno, determini una persona eletta ad una carica pubblica a dimettersi, giacché detta condotta impedisce il concreto esercizio, da parte della medesima, del diritto elettorale passivo, che non si esaurisce nella mera partecipazione del cittadino all'elezione, ma si estende altresì al mantenimento della carica da parte di chi è risultato vincitore.
Cass. civ. n. 14160/2018
Il creditore che costringa, con minaccia, il proprio debitore a vendere l'immobile in cui abita per soddisfarsi del proprio credito sul ricavato della vendita, commette il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto ricorre al giudice al fine di ottenere direttamente la vendita coattiva del bene del debitore insolvente.
Cass. civ. n. 40899/2018
Integra il reato di estorsione l'ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all'adempimento di una prestazione contrattuale mediante l'implicita intimidazione esercitata dal debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito, al momento della costituzione del rapporto, la propria appartenenza ad un'associazione mafiosa.
Cass. civ. n. 34242/2018
In tema di estorsione, una pretesa contrattuale è contra ius ed integra il reato solo quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per conseguire vantaggi estranei al rapporto giuridico controverso, perché non dovuti nell'an o nel quantum o perché finalizzati a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato, e quindi per realizzare un profitto ingiusto. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la ricorrenza del reato di estorsione, poiché, nella fisiologica dinamica contrattuale, entrambe le parti avevano invocato a proprio favore determinate clausole contrattuali, mirando a conseguire un vantaggio derivante proprio dall'esecuzione del contratto).
Cass. civ. n. 35428/2018
Ricorre la circostanza di cui all'art. 7 della legge 13 maggio 1991, n. 203 nel delitto di estorsione se si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà. (Fattispecie nella quale l'ostentazione di sicurezza d'impunità degli imputati induceva la persona offesa a non rivolgersi alle forze dell'ordine quanto all'estorsione subita).
Cass. civ. n. 39722/2018
Integra il delitto di tentata estorsione la condotta di chi richieda, con modalità violente o minacciose, ottenendo un rifiuto, di effettuare un pagamento con assegno post datato in quanto l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno consiste nel fatto stesso che il contraente-vittima sarebbe stato costretto alla consegna della merce dietro pagamento effettuato con un titolo illegale, privo di efficacia esecutiva, in violazione della propria libertà e autonomia negoziale.
Cass. civ. n. 36928/2018
Il delitto di estorsione è configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, si estrinsechi nella costrizione della vittima attraverso l'annullamento della sua capacità volitiva; è, invece, configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che non abbiano un epilogo costrittivo, ma più blandamente persuasivo.
Cass. civ. n. 23084/2018
Risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate. (In motivazione, la Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica).
Cass. civ. n. 1903/2017
In tema di reati contro la personalità dello Stato, esulano dall'esercizio del diritto di libera manifestazione di opinioni politiche ed integrano il delitto di vilipendio alla bandiera espressioni di ingiuria e di disprezzo, lesive del prestigio e dell'onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni, ovvero offese grossolane e brutali, prive di correlazione con una critica obiettiva.
Cass. civ. n. 49550/2017
La nozione di "offesa del pudore" che ha mantenuto rilievo penale ai fini della qualifica di un atto come "osceno" ai sensi dell'art. 529 cod. pen., è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione del reato di cui all'art. 527, comma primo, cod. pen., rende configurabile il reato di "atti osceni" solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi.
Cass. civ. n. 6824/2017
Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione alla stregua di concorso in estorsione della condotta dell'imputato, il quale, su sollecitazione della vittima di un furto, aveva prontamente individuato gli autori del fatto, mettendoli in contatto con la stessa, ed aveva poi provveduto alla fissazione e comunicazione a quest'ultima del prezzo del riscatto, nonché alla predisposizione di studiate modalità di rinvenimento del bene in modo che apparisse casuale).
Cass. civ. n. 4936/2017
Integra la condotta del delitto di estorsione la richiesta, rivolta da uno dei partecipanti ad un'asta giudiziaria ad un altro concorrente, di una somma di denaro come compenso per l'astensione dalla partecipazione, in quanto la prospettazione dell'esercizio del diritto di prendere parte alla gara, siccome finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto, assume connotazioni minacciose.
Cass. civ. n. 3934/2017
In tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si configura il solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto.