Cass. pen. n. 22719 del 08 marzo 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Decreto d’inammissibilità della richiesta - Violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per omessa acquisizione del parere del pubblico ministero - Nullità - Sussistenza - Deducibilità anche ad iniziativa della parte privata - Ragioni.


In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta adottata "de plano", ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione del parere dell'organo requirente è prevista anche nell'interesse del condannato, che è, pertanto, legittimato a dolersi dell'adozione del provvedimento emesso in assenza dell'instaurazione del contraddittorio).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 42540 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

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