Cass. pen. n. 2066 del 23 febbraio 1996
Testo massima n. 1
La sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense adottata dall'Ordine degli avvocati e procuratori non ha alcuna comunanza con la pena accusatoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione di cui all'art. 30 c.p.: mentre la prima costituisce estrinsecazione di una funzione amministrativa, la seconda rappresenta una sezione penale perché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa. Le due sanzioni pertanto operano in ambiti e su basi diverse, per cui possono concorrere e le sorti dell'una non sono influenzate da quelle subite dall'altra. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che, essendo stata dichiarata estinta per indulto ex D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 la pena accessoria dell'interdizione dalla professione, del pari potesse ritenersi estinta la sospensione cautelare; con riguardo ad una siffatta fattispecie è stata pertanto ritenuta la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione).
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