Art. 30 – Codice penale – Interdizione da una professione o da un’arte
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21859/2025
In tema di stupefacenti, deve essere pronunciata sentenza assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste" nel caso in cui, procedendosi per il delitto di illecita detenzione, manchi la prova della destinazione a terzi anche di parte della sostanza di cui il soggetto agente abbia il possesso, riferendosi la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" al diverso caso in cui difetti una qualsiasi norma incriminatrice cui ricondurre il fatto contestato.
Cass. civ. n. 1675/2024
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini del riconoscimento della diminuente speciale prevista per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi concretamente per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o che collabori in modo decisivo per l'individuazione o la cattura dei complici, è necessario che il contributo offerto abbia consentito il raggiungimento di tali esiti, non essendo sufficiente che esso sia stato utile al raggiungimento della verità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la cattura dei correi e la liberazione della vittima, si era limitato a chiarire l'esatto movente del rapimento).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 32569/2023
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Cass. civ. n. 29863/2023
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.
Cass. civ. n. 4302/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.
Cass. civ. n. 20610/2021
Il delitto di sequestro di persona è reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di sequestro di un componente di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti al fine di ottenere la consegna di una partita di droga già pagata).
Cass. civ. n. 34539/2021
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso.
Cass. civ. n. 30063/2020
In tema di incidente di esecuzione, è legittimo il rigetto della richiesta di revoca o di accertamento della avvenuta espiazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta ad un avvocato con sentenza definitiva di condanna, per effetto del computo del periodo di sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (oggi dal Consiglio Distrettuale di disciplina ai sensi dell'art. 60 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), atteso che detta sospensione non costituisce una forma di sanzione disciplinare, trattandosi, invece, di un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa, a carattere provvisorio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in considerazione di tale natura del provvedimento, non è applicabile lo specifico meccanismo previsto dall'art. 54, comma 4, della legge n. 247 del 2012 volto a coordinare la durata della sanzione disciplinare con quella della corrispondente sanzione accessoria irrogata nel processo penale). (Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 14/10/2019).
Cass. civ. n. 37446/2020
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la liberazione del sequestrato a fronte dell'impegno di provvedere successivamente al pagamento del riscatto, esclude l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 630, comma quarto, cod. pen., in quanto, per aversi dissociazione, non è sufficiente la liberazione dell'ostaggio, ma è necessario l'abbandono incondizionato dell'intenzione di protrarre la durata del sequestro e la rinuncia definitiva a conseguire il risultato economico o l'utile che ci si era prefissi di ricavare dal reato. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che il sequestratore, al momento del rilascio, nutrisse fondati dubbi in ordine al mantenimento dell'impegno di pagare il riscatto assunto dalla vittima, in quanto tale obbligazione, per quanto difficilmente esigibile, costituiva ugualmente una utilità derivante dalla commissione del reato).
Cass. civ. n. 39807/2019
Il reato di sequestro di persona non richiede necessariamente la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo abituale contesto abitativo. (Fattispecie relativa al sequestro a scopo di estorsione di un minore, sottratto alla madre al fine di costringerla ad onorare un debito correlato allo spaccio di stupefacenti, senza che al predetto fosse tuttavia impedito di uscire dall'abitazione ove era custodito).
Cass. civ. n. 51942/2018
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 302 cod. pen., che può avere per oggetto anche un reato associativo (nella specie, l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-bis cod. pen.), non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale - per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica - da determinare il rischio, non teorico ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo.
Cass. civ. n. 46178/2015
Il fatto di postare sui profili Facebook frasi o commenti a immagini cruente, proposizioni di esortazione o di incitamento, senza limitarsi a esprimere sentimenti di approvazione verso fatti di terrorismo islamico, attuati da gruppi che si ispiravano all'integralismo religioso, ma incitando a intraprendere atti sovversivi di vero e proprio terrorismo e di affermazione della violenza anche più truce e spietata, integrano il delitto di cui all'art. 302 c.p. e non quello di cui all'art. 414 c.p. di talché, nell'ipotesi della sussistenza di tali fatti, è legittimo il rigetto da parte del tribunale del riesame, della richiesta di un cittadino extracomunitario di essere rimesso in libertà.
Cass. civ. n. 49898/2015
Ai fini della concessione del permesso di necessità, di cui al comma secondo dell'art. 30 ord. pen., in favore di detenuti o internati, nella nozione di "eventi familiari" sono ricompresi quelli che coinvolgono i "prossimi congiunti", per tali dovendo intendersi i soggetti indicati dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale.
Cass. civ. n. 36404/2015
Ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è sufficiente anche la sola promessa di pagamento di una somma di denaro da parte della vittima, a condizione che tale impegno si ponga in relazione causale rispetto al raggiungimento della libertà, in quanto il conseguimento del profitto non rappresenta l'evento naturalistico della fattispecie. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 630 cod. pen. di una fattispecie in cui la vittima si era determinata a promettere il pagamento di 50.000 euro ai suoi sequestratori dopo essere stata chiusa per un'ora nel bagagliaio di un'auto, legata mani e piedi).
Cass. civ. n. 6427/2015
Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la limitazione della libertà personale della vittima può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno, sempre che questo sia idoneo a creare nel soggetto passivo l'apparenza di un pericolo, per la sua incolumità o per il suo patrimonio, tale da indurlo ad autolimitarsi.
Cass. civ. n. 16714/2014
Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.).
Cass. civ. n. 13388/2013
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto, che caratterizza il dolo specifico del delitto, può essere costituito dai proventi del meretricio della persona offesa purché costituiscano il prezzo della liberazione della medesima dalla limitazione nella libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà ritenendo non configurabile il sequestro di persona in relazione al caso di una prostituta ridotta in stato di schiavitù e costretta ad esercitare il meretricio nella prospettiva di affermarsi, ma non direttamente privata della libertà personale).
Cass. civ. n. 28016/2013
In tema di delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in ipotesi di morte del sequestrato non è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità materiale tra il sequestro e la morte dell'ostaggio, essendo necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico tale da rendere addebitabile all'agente, quanto meno per colpevole inerzia, l'evento morte.
Cass. civ. n. 30852/2013
La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, comma quarto, c.p. non si comunica ai concorrenti non utilmente attivi nella liberazione dell'ostaggio. (Fattispecie nella quale è stata negata la comunicabilità della circostanza al concorrente che - a liberazione dell'ostaggio già avvenuta, e nell'ignoranza dell'iniziativa già efficacemente e conclusivamente assunta dai complici - aveva condiviso la decisione di porre fine al sequestro, adoperandosi per la liberazione).
Cass. civ. n. 14802/2012
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la deroga, prevista dal comma sesto dell'art. 630 c.p., alla regola generale della comparazione di circostanze, disciplinata dall'art. 69 c.p., riguarda le sole fattispecie criminose regolate dai commi secondo e terzo del medesimo art. 630 e non si applica, al riconoscimento di circostanze attenuanti con riferimento all'ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 630, per la quale, quindi, si osservano le regole ordinarie.
Cass. civ. n. 8903/2011
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'attenuante della dissociazione prevista dall'art. 630, comma quinto, c.p., deve ritenersi applicabile anche quando vi sia un unico agente.
Cass. civ. n. 16549/2010
La partecipazione a banda armata costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra più persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato. E invero, la prima si concretizza nella manifestazione individuale di volontà diretta ad aderire alla banda già formata e si caratterizza per il fatto che l'adesione non è essenziale all'esistenza dell'associazione; la seconda, invece, è un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entità di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioè l'associazione criminosa.
Cass. civ. n. 41139/2010
on può essere applicata al convivente "more uxorio" resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, e 307, comma quarto, cod. pen., i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente "more uxorio".
Cass. civ. n. 41312/2010
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è configurabile l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 c.p., qualora la condotta, pur collaborativa ai fini dell'individuazione dei correi tenuta dal concorrente, non possa ritenersi indicativa dell'effettiva dissociazione dai medesimi. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'imputato avesse dimostrato di aver preso le distanze dai complici avendo omesso di informare gli inquirenti dei fondati dubbi nutriti sull'effettiva sopravvivenza dell'ostaggio in ragione dei quali si era rifiutato di effettuare la telefonata finalizzata alla richiesta del riscatto).
Cass. civ. n. 37119/2007
Tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 306 c.p. e quella di cui all'art. 270 bis c.p. esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui alla seconda disposizione citata, indipendentemente dal suo raggiungimento; ne consegue che qualora la finalità di commettere il delitto di cui all'art. 270 bis c.p. sia raggiunta, esso concorre con quello di cui all'art. 306 c.p..
Cass. civ. n. 12762/2006
Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 630 c.p.) — e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) — la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.
Cass. civ. n. 12098/2004
Il principio del ne bis in idem stabilito con riguardo alle sentenze penali pronunciate dai Paesi dell'Unione Europea dall'art. 54 della legge 30 settembre 1993, n. 388, attuativa della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, presuppone l'identità del fatto. Nel caso di partecipazione all'estero ad un'associazione criminale ( nella specie: delitto di banda armata, per la partecipazione alla struttura “estero” delle Brigate Rosse) formatasi ed operante in Italia, da parte di un cittadino italiano, tale condotta è rilevante ai fini della giurisdizione penale italiana, risultando il reato associativo non solo commesso in Italia ma caratterizzato dal programma criminoso di compiere atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico dello Stato italiano. Ne consegue che non può ritenersi ostativa la sentenza definitiva pronunciata nel Paese straniero a carico del predetto in relazione alla responsabilità per la fattispecie generale di delitto associativo (nella specie association de mailfaiteurs in quanto il fatto già giudicato è del tutto diverso da quello in relazione al quale viene esercitata la giurisdizione penale in Italia.
Cass. civ. n. 46963/2003
In tema di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni, la speciale disciplina dettata dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 267 c.p.p., si applica anche al sequestro di persona a scopo di estorsione. Ed infatti, a parte che il delitto anzidetto è, ormai da tempo, ritenuto un tipico reato di criminalità organizzata, anche nella generale considerazione del legislatore (come si rileva, tra l'altro, dall'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., che attribuisce la competenza per tale reato al procuratore distrettuale) e che un'eventuale sua realizzazione in forma monosoggettiva — in contrasto con un'iniziale imputazione ad organizzazione delittuosa — sarebbe, comunque, accertabile solo ex post ad indagini concluse, è sufficiente, ai fini dell'applicabilità della normativa in questione, il mero riferimento alle modalità di esecuzione della richiesta estorsiva che, di norma, è realizzata mediante telefono. Ed infatti, il menzionato art. 13 si riferisce sia ai delitti di criminalità organizzata che a quelli di minaccia posta in essere con il mezzo telefonico.
Cass. civ. n. 17662/2002
Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di pù soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).
Cass. civ. n. 21212/2001
In tema di pene accessorie, qualora sia applicata dal giudice di merito erroneamente la sanzione disciplinare dell'interdizione dalla professione prevista dall'art. 8 della legge n. 175 del 1992 (che attribuisce espressamente agli ordini e collegi professionali sanitari la facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni) in luogo della pena accessoria prevista dall'art. 30 c.p., ben può la Corte di cassazione provvedere a rilevare d'ufficio l'erronea applicazione dell'art. 8 suddetto, trattandosi di errore non determinante annullamento e rettificabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
Cass. civ. n. 5850/2001
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la speciale attenuante prevista dall'art. 6 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991, n. 82, a favore del concorrente dissociatosi dagli altri il quale, nell'ambito delle ipotesi già previste dai commi 4 e 5 dell'art. 630 c.p., abbia fornito un contributo di «eccezionale rilevanza», richiede, per la sua configurabilità, che detto contributo sia «eccezionale» nel suo complesso, e debba quindi anche concorrere, in una qualche misura, pur non necessariamente determinante, ad assicurare l'integrità personale dell'ostaggio e ad abbreviare la privazione della libertà. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui l'apporto del dissociato, pur definito di determinante importanza, si era limitato alla sola fase delle indagini successive alla conclusione dell'attività criminosa).
Cass. civ. n. 4346/2000
In tema di servitù per vantaggio futuro, la differenza fra le due fattispecie previste nei commi primo e secondo dell'art. 1029 c.c., sta in ciò, che nel primo caso (servitù per un vantaggio futuro del fondo dominante) esistono tutti gli elementi necessari per la costituzione della servitù, e cioè sia il fondo servente che quello dominante e la sola particolarità della fattispecie va ravvisata nel fatto che l'utilità per il fondo dominante non è attuale, ma verrà ad essere in futuro; nella seconda ipotesi (servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare) all'atto del negozio costitutivo manca uno dei presupposti della servitù, l'edificio da costruirsi in seguito, a cui favore opererà la servitù. Da tanto consegue che nella prima ipotesi la servitù viene ad esistenza immediatamente; nella seconda si ha la costituzione di un rapporto obbligatorio, suscettibile di trasformarsi in un rapporto di natura reale soltanto nel momento in cui l'edificio viene costruito. Per stabilire in quale fattispecie si versi, occorre fare riferimento al criterio dell'attualità o meno dell'utilitas in cui si concreta il contenuto della servitù; qualora si controverta sull'identificazione del fondo dominante in servitù convenzionale — se cioè esso sia costituito dal terreno ovvero dall'edificio costruendo — occorre interpretare la comune volontà delle parti, come risultante dal contratto a suo tempo concluso per individuare a vantaggio di quale immobile venne costituito il diritto reale, tenendo presente che l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1029 c.c. ha carattere eccezionale e presuppone la sicura individuazione del fondo dominante nell'edificio erigendo.
Cass. civ. n. 321/2000
Non è configurabile il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) quando il sequestro e il profitto siano direttamente ricollegabili a una causa preesistente, ancorché illecita, come nel caso di rapimento e di sottoposizione a violenze di una persona da parte dei correi nel reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti in Italia, i quali sequestrino l'ostaggio intendendo conoscere il luogo ove la vittima del sequestro abbia nascosto la sostanza, o in caso di intervenuta vendita, ottenere il suo controvalore. In tal caso, lo scopo degli agenti non è quello di conseguire il denaro quale prezzo della liberazione dell'ostaggio, in modo che ricorrono gli estremi dei reati di sequestro di persona e di tentata estorsione (artt. 605 e 56 - 628 c.p.). Alla corretta qualificazione giuridica può pervenire anche il tribunale nell'ambito del procedimento di riesame, fermo restando che la nuova qualificazione non ha effetto oltre il procedimento incidentale.
Cass. civ. n. 8375/1998
Perché si configuri il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale, quali ne siano il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendo il sequestro realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi.
Cass. civ. n. 3595/1996
Il delitto di corruzione di minorenni resta assorbito in quello di violenza carnale quando il minorenne è l'unico soggetto passivo della condotta. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto erronea applicazione dell'art. 519 c.p., dovendo invece inquadrarsi i fatti a lui ascritti — coiti orali — nella previsione dell'art. 530 c.p. e dovendo escludersi la punibilità ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo, essendo il minore persona già moralmente corrotta).