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Art. 30 — Interdizione da una professione o da un’arte

Art. 30 — Interdizione da una professione o da un’arte

L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [ 139, 140 ], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 21212/2001

In tema di pene accessorie, qualora sia applicata dal giudice di merito erroneamente la sanzione disciplinare dell’interdizione dalla professione prevista dall’art. 8 della legge n. 175 del 1992 (che attribuisce espressamente agli ordini e collegi professionali sanitari la facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni) in luogo della pena accessoria prevista dall’art. 30 c.p., ben può la Corte di cassazione provvedere a rilevare d’ufficio l’erronea applicazione dell’art. 8 suddetto, trattandosi di errore non determinante annullamento e rettificabile ai sensi dell’art. 619 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2066/1996

La sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense adottata dall’Ordine degli avvocati e procuratori non ha alcuna comunanza con la pena accusatoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione di cui all’art. 30 c.p.: mentre la prima costituisce estrinsecazione di una funzione amministrativa, la seconda rappresenta una sezione penale perché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa. Le due sanzioni pertanto operano in ambiti e su basi diverse, per cui possono concorrere e le sorti dell’una non sono influenzate da quelle subite dall’altra. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che, essendo stata dichiarata estinta per indulto ex D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 la pena accessoria dell’interdizione dalla professione, del pari potesse ritenersi estinta la sospensione cautelare; con riguardo ad una siffatta fattispecie è stata pertanto ritenuta la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione).

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