Cass. pen. n. 9297 del 1 settembre 1995

Testo massima n. 1


L'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, conseguente ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di una professione riguarda nel suo complesso l'attività il cui legittimo esercizio esige una speciale abilitazione e non soltanto il settore specializzato in cui essa viene in concreto espletata. (Nella specie è stato rigettato il ricorso di un medico odontoiatra — condannato per il reato di cui agli artt. 110-348 c.p., per avere consentito ad un odontotecnico l'attività di medico odontoiatra presso il proprio studio dentistico — il quale deduceva in violazione dell'art. 31 c.p. per essere stata inflitta l'interdizione temporanea dalla professione di medico-chirurgo anziché dall'attività di odontoiatra).

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