Cass. civ. n. 22732 del 12 agosto 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Prove genetiche o del gruppo sanguigno - Relativo ingresso - Previa dimostrazione storica della congiunzione carnale tra la madre ed il preteso padre - Necessità - Esclusione - Fondamento.


In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 3479 del 2016

Normativa correlata

Costituzione art. 24
Costituzione art. 30
Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 2

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