Cass. civ. n. 22790 del 13 agosto 2024
Testo massima n. 1
PROFESSIONISTI - IN GENERE Elezione di un consiglio dell'ordine - Professionista eletto incandidabile o ineleggibile - Conseguenze - Invalidità ab origine - Elezione del primo dei non eletti - Fondamento - Fattispecie.
Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. (Nella specie, relativa alle elezioni del CNF, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che dalla ineleggibilità originaria di un candidato vincitore, in quanto espressione per il terzo mandato consecutivo dello stesso ordine circondariale, derivasse la necessità di svolgere elezioni suppletive, dovendosi invece applicare il meccanismo della surroga o scorrimento).
Massime precedenti
Normativa correlata
Preleggi art. 14