Cass. civ. n. 22798 del 27 luglio 2023
Testo massima n. 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Illecito amministrativo previsto dall'art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003 - Procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018 - Definizione agevolata ex art. 18 d.lgs. n. 101 del 2018 - Mancata adesione - Ordinanza ingiunzione - Legittimità - Opposizione c.d. recuperatoria - Esclusione.
In tema di illecito amministrativo previsto dall'art. 161 e 162, comma 2-bis, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018, trova applicazione l'art. 18 del citato d.lgs., in forza del quale il contravventore può definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della novella; in mancanza di tale pagamento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificata acquisisce "ex lege" il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione, e il contravventore, entro il termine di sessanta giorni, deve provvedere al pagamento della sanzione o può produrre eventuali memorie difensive, ma non può avvalersi della c.d. opposizione "recuperatoria".
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162
Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 18 CORTE COST.