Cass. civ. n. 22802 del 27 luglio 2023

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA Revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, d.lgs n. 285 del 1992 - Esecutività - Decorrenza - Adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Notifica all'interessato - Irrilevanza.


In caso di revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, l'esecutività della misura coincide con il momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione (che presuppone una condanna penale definitiva) e non con la sua comunicazione all'interessato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13508 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 219 com. 3 CORTE COST.

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