Cass. civ. n. 22818 del 27 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Personale del comparto delle autonomie locali con rapporto a tempo parziale -


Lavoro supplementare - Diritto al compenso - Iniziativa unilaterale del lavoratore di estendere l’orario delle prestazioni - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. Al dipendenti del comparto delle autonomie locali con rapporto a tempo parziale non compete il diritto al compenso per il lavoro supplementare svolto per unilaterale iniziativa degli stessi lavoratori, poiché l'art. 6 del c.c.n.l. del 14.9.2000, nel regolamentare i rapporti "part time", ha indicato il limite massimo orario e i presupposti - richiesta datoriale, consenso del prestatore, specifiche e comprovate esigenze organizzative o situazioni di difficoltà derivanti da assenze di personale non prevedibili ed improvvise - per il ricorso alle prestazioni "aggiuntive".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18063 del 2023

Normativa correlata

Contr. Coll. 14/09/2000 art. 6
Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1 com. 2 lett. E
Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1 lett. A) CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.
Costituzione art. 97 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE