Cass. pen. n. 22822 del 16 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Conversione del rito abbreviato in patteggiamento - Ricorribilità per cassazione - Ragioni.
È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994,
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis