Cass. pen. n. 22829 del 04 giugno 2024
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo processuale - Consegna per l'estero - Informazioni che devono essere trasmesse dall'autorità richiedente - Omessa indicazione della pena massima senza alcun pregiudizio per il consegnando - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale, è irrilevante l'omessa indicazione, prescritta dall'art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69, della pena massima prevista dalla legge dello Stato richiedente per il reato per il quale si procede, qualora dalla predetta omissione non derivi alcun pregiudizio al consegnando. (Fattispecie in cui la corte d'appello, a seguito delle informazioni integrative assunte, aveva ritenuto pena massima comminabile l'ergastolo, considerata compatibile con i diritti fondamentali della persona in ragione degli istituti previsti dall'ordinamento tedesco, che consentono la sospensione della relativa esecuzione e la cessazione per atto di clemenza).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. F
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7 com. 3
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 8 com. 1
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST.
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST.
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 1 CORTE COST.
Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 2 com. 2