Cass. civ. n. 22855 del 14 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Decreto ingiuntivo per il versamento di somme incassate dal mandatario per conto del mandante - Criteri - Prestazione rilevante ai fini IVA - Differenza tra mandato con o senza rappresentanza - Fondamento - Fattispecie.


In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo richiesto dal mandante, per ottenere dal mandatario le somme incassate per suo conto, non è rilevante ai fini IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, solo ove si tratti di mandato con rappresentanza, poiché, diversamente dal mandato senza rappresentanza, la causa del versamento consiste nell'obbligo derivante dal contratto di mandato e non ha ad oggetto il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la tassazione in misura fissa, omettendo di accertare la natura del mandato e la relativa disciplina applicabile).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29385 del 2019

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. B
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A

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